
21 Mag 1 BONUS 110% – CENTODIECIPERCENTO
SINTESI DELL’ARTICOLO 119
Comma 1: propone i seguenti lavori a favore di condomini oppure case singole con spesa sostenute dal 1/07/2020 al 31/12/2021 con detrazione IRFEF al 110% in 5 quote annuali anni
- Detrazione sino a 60.000€ per spese sostenute ad unità immobiliare per interventi di isolamento termico che riguardano almeno il 25% della superficie disperdente;
- Detrazione sino a 30.000€ per spese sostenute ad unità immobiliare per interventi di sostituzione impianto termico in edifici condominiali, con nuove caldaie a condensazione o pompa di calore o sistemi ibridi, anche abbinati al fotovoltaico
- Detrazione sino a 30.000€ per spese sostenute ad unità immobiliare per interventi di sostituzione impianto termico in edifici singoli, con nuova pompa di calore o sistemi ibridi.
Comma 2: eleva al 110% l’aliquota di detrazione per i seguenti interventi eseguiti contestualmente ad uno dei lavori di cui al comma precedente:
- schermature solari;
- caldaie a biomassa;
- infissi;solare termico;
- building automation;
- microcogeneratori.
Comma 3: per usufruire dell’incentivo del 110% è necessario ottenere il miglioramento di almeno 2 classi energetiche;
Comma 4: eleva al 110% l’incentivo del così detto Sisma Bonus, con esclusione degli edifici ubicati in zona sismica 4. In caso di cessione del credito l’aliquota passa al 90%.
Comma 5: Prevede l’aliquota al 110% per installazione di impianti fotovoltaici con un limite delle spese a 48.000€ e 2.400 €/kWhp in 5 quote annuali. Per interventi congiunti ad uno degli interventi di cui al comma 1 o 4
Il limite scende a 1.600 €/kWhp in caso di:
- interventi di ristrutturazione edilizia
- interventi di nuova costruzione
- interventi di ristrutturazione urbanistica
Comma 6: Prevede l’aliquota al 110% per installazione di sistemi di accumulo installati contestualmente agli impianti di cu al comma 5. Il limite di spesa è di 1.000 €/kWh
Comma 7: Obbliga alla cessione al GSE dell’energia non auto consumata per gli incentivi per i lavori di cui ai commi 5 e 6.
Comma 8: Incentiva al 110% le installazioni di infrastrutture di autoricarica per veicoli elettrici, sempre in accoppiamento ad uno degli interventi di cui al comma 1.
Comma 9: Definisce la platea su cui è possibile eseguire gli interventi di cui ai commi precedenti, ovvero:
- condomìni (edifici);
- singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
- persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
- Istituti autonomi case popolari (IACP);
- cooperative di abitazione.
Comma 10: Definisce alcune limitazione di applicazioni del comma da 1 a 3, ovvero esclude l’applicazione degli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
Comma 11/12: Obbligano al visto di Conformità (come da attuale normativa) in caso di cessione del credito oppure di sconto in fattura.
Comma 13: Introduce l’asseverazione da parte di un tecnico abilitano riguardante il rispetto dei requisiti tecnici e in relazione alla congruità delle spese sostenute.
Comma 14: Riguarda le sanzioni e le responsabilità dei tecnici.
Comma 15: Rientrano fra le spese detraibili anche le spese di cui i commi 3, 11 e 13.