1 BONUS 110% – CENTODIECIPERCENTO

1 BONUS 110% – CENTODIECIPERCENTO

SINTESI DELL’ARTICOLO 119

Comma 1:           propone i seguenti lavori a favore di condomini oppure case singole con spesa sostenute dal 1/07/2020 al 31/12/2021 con detrazione IRFEF al 110% in 5 quote annuali anni

  1.  Detrazione sino a 60.000€ per spese sostenute ad unità immobiliare per interventi di isolamento termico che riguardano almeno il 25% della superficie disperdente;
  2. Detrazione sino a 30.000€ per spese sostenute ad unità immobiliare per interventi di sostituzione impianto termico in edifici condominiali, con nuove caldaie a condensazione o pompa di calore o sistemi ibridi, anche abbinati al fotovoltaico
  3. Detrazione sino a 30.000€ per spese sostenute ad unità immobiliare per interventi di sostituzione impianto termico in edifici singoli, con nuova pompa di calore o sistemi ibridi.

Comma 2:           eleva al 110% l’aliquota di detrazione per i seguenti interventi eseguiti contestualmente ad uno dei lavori di cui al comma precedente:

  • schermature solari;
  • caldaie a biomassa;
  • infissi;solare termico;
  • building automation;
  • microcogeneratori.

Comma 3:           per usufruire dell’incentivo del 110% è necessario ottenere il miglioramento di almeno 2 classi energetiche;

Comma 4:           eleva al 110% l’incentivo del così detto Sisma Bonus, con esclusione degli edifici ubicati in zona sismica 4. In caso di cessione del credito l’aliquota passa al 90%.

Comma 5:           Prevede l’aliquota al 110% per installazione di impianti fotovoltaici con un limite delle spese a 48.000€ e 2.400 €/kWhp in 5 quote annuali. Per interventi congiunti ad uno degli interventi di cui al comma 1 o 4

 Il limite scende a 1.600 €/kWhp in caso di:

  • interventi di ristrutturazione edilizia
  • interventi di nuova costruzione
  • interventi di ristrutturazione urbanistica

Comma 6:           Prevede l’aliquota al 110% per installazione di sistemi di accumulo installati contestualmente agli impianti di cu al comma 5. Il limite di spesa è di 1.000 €/kWh

Comma 7:           Obbliga alla cessione al GSE dell’energia non auto consumata per gli incentivi per i lavori di cui ai commi 5 e 6.

Comma 8:           Incentiva al 110% le installazioni di infrastrutture di autoricarica per veicoli elettrici, sempre in accoppiamento ad uno degli interventi di cui al comma 1.

Comma 9:           Definisce la platea su cui è possibile eseguire gli interventi di cui ai commi precedenti, ovvero:

  • condomìni (edifici);
  • singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
  • persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP);
  • cooperative di abitazione.

Comma 10:         Definisce alcune limitazione di applicazioni del comma da 1 a 3, ovvero esclude l’applicazione degli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

Comma 11/12:  Obbligano al visto di Conformità (come da attuale normativa) in caso di cessione del credito oppure di sconto in fattura.

Comma 13:         Introduce l’asseverazione da parte di un tecnico abilitano riguardante il rispetto dei requisiti tecnici e in relazione alla congruità delle spese sostenute.

Comma 14:         Riguarda le sanzioni e le responsabilità dei tecnici.

Comma 15:         Rientrano fra le spese detraibili anche le spese di cui i commi 3, 11 e 13.

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