
19 Mag Bonus facciate 2020
Si chiama “bonus facciate” la nuova agevolazione, prevista dalla Legge di Bilancio per l’anno 2020 che consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute, nel corso dell’anno 2020, senza un limite massimo di spesa e ne possono beneficiarne tutti i contribuenti.
I lavori ammessi in detrazione sono quelli di manutenzione ordinaria che riguardano le strutture opache della facciata, balconi, ornamenti e fregi. Rientrano anche gli interventi di sola pulitura e tinteggiatura esterna.
Condizione importante per aver diritto alla detrazione è che gli immobili si trovino nelle zone A e B, dove con zona A si intende il centro storico e per zona B si intende le zone totalmente o parzialmente edificate.
Bisogna fare attenzione in caso di interventi sulle facciate che riguardino più del 10% di rifacimento dell’intonaco, il ripristino deve soddisfare i requisiti relativi ai valori di trasmittanza termica. L’edificio deve soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica previsti dal DM 26 giugno 2015 e, per quanto riguarda la trasmittanza termica, i requisiti della tabella 2 (trasmittanza termica utile delle strutture componenti l’involucro edilizio) del DM 26 gennaio 2010.
A differenza di altre detrazioni, non è consentito cedere il credito né richiedere lo sconto in fattura al fornitore che esegue gli interventi. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Guida che intende fornire le indicazioni utili per richiedere correttamente l’agevolazione.
Questo il link dove poter scaricare la guida.
CHIARIMENTI “BONUS FACCIATE” – LEGGE N.160/2019 ART. 1 COMMI DA 219 A 223
La risposta n. 191 dell’Agenzia delle Entrate ad interpello ricevuto da parte di un libero professionista, stabilisce in maniera inequivocabile che la detrazione del 0% di cui al “bonus facciate” spetta per interventi sull’involucro opaco esterno visibile per qualsiasi lato di esso anche se non visibile dalla strada:
Riporto qui uno stralcio del testo pubblicato:
In tale ambito, inoltre, l’esplicito richiamo agli interventi realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, comporta che sono ammessi al “bonus facciate”, gli interventi sull’involucro “esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)” e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la “struttura opaca verticale”.